PERCHE' COSTIAMO DI MENO
 

Nella determinazione del prezzo finale di un immobile le componenti di maggior rilievo sono il costo di acquisto dell'area ed i costi di costruzione;
Il primo fattore è quello che già in partenza rischia di condizionare la valutazione complessiva; quindi, grazie all'esperienza e alla conoscenza del mercato immobiliare delle zone dove operiamo, selezioniamo ed acquisiamo solo aree i cui prezzi non andranno ad incidere in modo sostanziale sulla realizzazione finale.



Inoltre la costruzione degli immobili è sempre curata da Impresit Costruzioni Srl  punto di riferimento e parte integrante del marchio Domino Real Estate.Questo garantisce il rispetto dei nostri standard di elevata qualità e allo stesso tempo permette  di contenere l'incidenza dei costi sul prodotto finale.

Grazie alla vendita diretta, oltre alla sicurezza di avere un unico referente non dovrete sostenere alcuna spesa di mediazione.

Offriamo inoltre un servizio di consulenza finanziaria gratuita legata alla scelta del miglior mutuo casa, utile per la conclusione dell'acquisto immobiliare.

 

 

   

  GARANZIE

 
  INVESTIRE CON SICUREZZA
Il 20 giugno 2005 è stato approvato il Decreto Legislativo n.122, recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2/8/2004, n.210. Con questa legge si è colmato un vuoto legislativo del nostro paese, l'unico in Europa a non avere una legislazione in materia. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005, è entrato in vigore il 21 luglio 2005.
Il provvedimento è finalizzato a tutelare i diritti patrimoniali degli acquirenti/assegnatari di immobili da costruire (persone fisiche), analogamente a quanto previsto da simili normative già in vigore in altri Paesi europei. A tal fine la nuova disciplina prevede nuovi obblighi a carico dei costruttori, in particolare:

GARANZIA FIDEJUSSORIA ACCONTI VERSATI AL COSTRUTTORE
Il decreto prevede l'obbligo a carico dei costruttori di garantire, mediante una fideiussione, il rimborso delle somme versate a titolo di anticipo dai "promissori" acquirenti/assegnatari, prima del trasferimento della proprietà.
La fideiussione deve essere prevista, a pena di nullità, nel compromesso (contratto preliminare di compravendita) od in qualsiasi altro atto o contratto volto al trasferimento non immediato della proprietà.
La fideiussione garantisce l'acquirente nel caso di inadempienza dei costruttori per effetto di determinate "situazioni di crisi" (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, sentenza che dichiara lo stato di insolvenza).  Oltre alla restituzione delle somme versate, la garanzia copre anche il valore di ogni altro corrispettivo che l'acquirente abbia corrisposto al costruttore, con ciò tutelando anche le ipotesi di permuta di area edificabile contro immobile da costruire.
La fideiussione deve essere rilasciata da un'impresa assicurativa o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico Bancario o in alternativa da una banca 

ASSICURAZIONE DELL'IMMOBILE
Il decreto prevede l'obbligo a cura dei costruttori di stipulare una polizza assicurativa indennitaria decennale (c.d. "decennale postuma") a beneficio dell'acquirente, al fine di garantire il risarcimento dei danni conseguenti a gravi vizi dell'immobile, manifestatisi successivamente alla stipula dell'atto definitivo di compravendita o assegnazione.

FONDO DI SOLIDARIETA'
Il decreto prevede l'obbligo a carico dei costruttori di versare ad apposito Fondo di solidarietà un contributo obbligatorio del 4 per mille dell'importo di ciascuna fideiussione. Il contributo obbligatorio posto a carico dei costruttori deve essere versato dal soggetto che rilascia la fideiussione.
Il Fondo è destinato ad indennizzare gli acquirenti di immobili da costruire che abbiano subito una perdita (somme versate o ogni altro bene eventualmente corrisposto, oltre al mancato conseguimento della proprietà) a seguito di una situazione di crisi del costruttore, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e la data di entrata in vigore della legge.

 

 


   
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